Monday, April 09, 2007

Referendum istituzionale del 2 giugno 1946

Gli italiani furono chiamati il 2 giugno 1946 a scegliere fra Monarchia e Repubblica. Le urne diedero un responso a favore della repubblica per un milione di voti, ma già da allora vi fu chi mise in dubbio i risultati elettorali. A dirimere il dubbio, almeno per quanto riguarda la posizione dei maggiori partiti, può valere la seguente nota d’agenzia relativa al congresso della democrazia cristiana svoltosi il 25 aprile del 1946:
«Roma. Il delegato Attilio Piccioni parla delle prime posizioni prese dal partito democristiano rispetto alla questione istituzionale. Ricorda che nel settembre 1944 il Consiglio del partitò dichiarò che la DC non era legata alla manoarchia e nell'’agosto del ’45 lo stesso consiglio prendeva atto della prevalente tendenza repubblicana e ordinava un’inchiesta interna su tale questione. I dati pervenuti da 86 comitati provinciali della DC sono i seguenti: su 836.812 votanti, 503.085 hanno votato per la soluzione repubblicana. 146.061 per la soluzione monarchica, mentre 187.666 hanno assunto una posizione di neutralità od agnostica. Si ha così una percentuale del 60 per cento per la repubblica, del 17 per cento per la monarchia e del 23 per cento della posizione agnostica. La democrazia cristiana avrebbe preferito che all’Italia fosse risparmiata questa nuova dura prova, ma la storia, come la Provvidenza, ha le sue vie ed è vano tentare di sbarrarle» (Ag. Ansa, 25 aprile 1946, ore 15.10).


In pratica i cattolici abbandonavano la monarchia, dopo che la Provvidenza nella persona di sua eccellenza il cav. Benito Mussolini aveva riconosciuto il suo uomo, che aveva chiuso il lungo conflitto fra Monarchia e papato durato quasi sessant’anni dalla breccia di Porta Pia e dalla fine del potere temporale dei papi. I Patti Lateranensi sopravviveranno alla Monarchia e al Fascismo, verranno inseriti nella nuova costituzione e fino ai giorni nostri disciplinano i rapporti fra Stato e Chiesa.

Links:
1. Camera dei deputati: il referendum istituzionale.
2. Cronologia: monarchia o repubblica?.

Sunday, April 08, 2007

Raccolte: Decreto Legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE
16 MARZO 1946, N. 98

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE
25 GIUGNO 1944, N. 151, RELATIVO
ALL´ASSEMBLEA PER LA NUOVA COSTITUZIONE DELLO STATO,
AL GIURAMENTO DEI MEMBRI DEL GOVERNO ED ALLA
FACOLTÀ DEL GOVERNO DI EMANARE NORME GIURIDICHE

UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell´autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all´Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull´emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al sopra citato decreto-legge luogotenenziali 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Satto, e del Ministro per la Costituente di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1

Contemporaneamente alle elezioni per l´Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).

Art. 2

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, l´Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall´Assemblea.
Per l´elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell´Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta la maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.
Avvenuta l´elezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l´incarico per la formazione del nuovo Governo.
Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà l´attuale regime luogotenenziale fino alla entrata in vigore delle deliberazioni dell´Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.

Art. 3

Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall´Assemblea.
Il governo potrà sottoporre all´esame dell´Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.
Il Governo è responsabile verso l´Assemblea Costituente.
Il rigetto di una proposta governativa da parte dell´Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell´Assemblea.

Art. 4

L´Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.
L´Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell´entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l´ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.
Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno l´Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1 luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922.

Art. 5

Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.

Art. 6

I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell´Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell´art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.

Art. 7

Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto luogotenenziale che indice le elezioni della Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi sul loro onore a rispettare e far rispettare nell´adempimento dei doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell´Assemblea Costituente.
Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Art. 8

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del referendum, con facoltà di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l´elezione dei deputati dell´Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportare le modificazioni eventualmente necessarie.
Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, unito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d´Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

Commentario alla Costituzione della Repubblica italiana – Art. 1

COMMENTARIO
ALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

a.
TESTO VIGENTE

Art. 1.

1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

2. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

b.
LAVORI PREPARATORI
(mia sintesi con eventuale commento)

1.
Adunanza Plenaria del 22 gennaio 1947, ore 10-11.15
Esame degli articoli
delle disposizioni generali del progetto di Costituzione

Aldo Moro (1916-1978)
Dopo l’apertura della discussione da parte del Presidente sugli emendamenti proposti agli articoli delle disposizioni generali, Moro prende la parola per mozione d’ordine, facendo notare che «oltre agli emendamenti stampati e distribuiti a cura della Presidenza della Commissione, sono indicati, nella colonna delle osservazioni del progetto di Costituzione altri emendamenti, presentati in sede di Comitato di coordinamento e non ancora discussi, in quanto non investivano questioni di principio. Ritiene che tali emendamenti debbano essere anch’essi presi in esame». È di diverso avviso il Presidente dell’Adunanza Plenaria in quanto si tratta di osservazioni più che di veri e propri emendamenti, i quali devono essere firmati e presentati dai proponenti. La procedura finora seguita – osserva – è stata quella di portare l’esame sui punti che il Presidente della Commissione aveva sottoposti a speciale considerazione. Si tratta ora di procedere all'esame dei singoli articoli, tenendo conto delle osservazioni formulate in merito a ciascuno di essi. Il Presidente dell’Assemblea Plenaria pone quindi in discussione l'art. 1 nel testo approvato dal Comitato di redazione:
«L’Italia è Repubblica democratica. La sua sovranità emana dal popolo emana dal popolo e si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi.

Il lavoro è l’essenziale fondamento dell'organizzazione politica economica e sociale della Repubblica italiana».
Il Presidente avverte che su quest'ultimo comma sono state proposte formulazioni diverse e precisamente le due seguenti:
« La sua organizzazione politica economica e sociale è fondata sul lavoro e sull'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori».
«Il lavoro è il titolo di partecipazione all'organizzazione politica economica e sociale della Repubblica italiana».
Il Presidente comunica che l’onorevole Togliatti ha inoltre presentato un emendamento, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:
«L’Italia è una Repubblica democratica di lavoratori».
Il Presidente si sofferma quindi su alcuni aspetti procedurali, sulle quali la Commissione concorda. Apre quindi la discussione l'on. Togliatti, il quale precisa «che il suo emendamento tende a specificare giuridicamente e politicamente nella Costituzione, in termini concreti, la parte che si intende riservare al lavoro nell’organizzazione della Repubblica democratica italiana». L’on. Grassi gli ricorda che «nella prima Sottocommissione, in seno alla quale si è svolta la discussione, furono ascoltate tutte le ragioni addotte dall’on. Togliatti per portare ad una specificazione del carattere della Repubblica democratica. La maggioranza, però, ritenne che questa specificazione fosse superflua o troppo specifica e togliesse il carattere, effettivamente fondamentale, che si doveva dare alla Repubblica, ossia il carattere democratico». Togliatti osserva che, sulla questione, non ci fu maggioranza, ma parità di voti. E Grassi rileva che «l’onorevole Togliatti si riservò di presentare nuovamente la questione in sede di Commissione e di Assemblea Costituente». Osserva ancora l’onorevole Grassi che «la questione può dirsi fondamentale, in quanto stabilisce il tipo di Repubblica. Sembrò sufficiente alla prima Sottocommissione stabilire che l’Italia è una Repubblica democratica, nel senso che nel passato e nel presente ha la parola democrazia. Con la specificazione “di lavoratori” si verrebbe a dare la sensazione di voler formare una Repubblica democratica “specializzata”, cioè di una sola categoria, di una sola classe» Pertanto richiamando l’attenzione della Commissione sulla gravità della questione l'on. Grassi «mantiene la sua posizione contraria all’emendamento proposto».

L’on. Cappi si associa alle considerazioni svolte dall’onorevole Grassi, rilevando che «pur essendo tutti d’accordo che il lavoro è l’attività preminente, che dà diritto a partecipare alla vita pubblica, bisogna tener presente che la parola “lavoratore”, correntemente, ha un significato diverso da quello etimologico, significa cioè lavoratore materiale, tanto vero che della Confederazione del lavoro, fanno parte prevalentemente lavoratori manuali». Terracini osserva che vi sono anche i maestri. Cappi risponde che «non tutti i cittadini, comunque, fanno parte della Confederazione del lavoro, mentre della Repubblica democratica debbono poter far parte tutti i cittadini. Parlare di Repubblica dei lavoratori significherebbe, a suo avviso, dare a questa Repubblica un carattere classista, contrario, cioè, alla sua concezione. Pertanto si oppone all’emendamento Togliatti».

Lussu dichiara che «aderirebbe alla proposta Togliatti, se essa avesse un riscontro nella realtà. L’accetta come aspirazione ideale di democrazia, non come realtà d’oggi. La Repubblica dei lavoratori oggi non esiste. Oggi la repubblica democratica dei lavoratori o del lavoro, in ogni senso, dell’intelligenza e della mano, è insidiata in molteplici forme, tanto che i democratici più onesti ne sono vivamente preoccupati e allarmati. Non può, in coscienza, votare a favore dell’emendamento Togliatti. Se accettasse la formula da lui proposta, avrebbe l’impressione di riportare nella costituzione italiana la menzogna dell’articolo 1 della costituzione spagnola del 1931. Quella Repubblica dei lavoratori, non esisteva; era insidiata molto più gravemente che la nostra; e cadde, appunto perché non esisteva. Ritiene che la dizione proposta dalla prima Sottocommissione, in cui pure è fatta menzione dei lavoratori, rispecchi meglio le aspirazioni di democrazia sociale, e che sarebbe un errore trasformarla».


(segue)
c.
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
(dati tratti dai testi delle sentenze)


La ricerca nel testo delle sentenze qui di seguito indicate registra tutte le occorrenze che si sono reperite in ordine all'uso degli esponenti principali contenuti nel testo dell'art. 1 della costituzione, e cioè le parole: sovranità, popolo, lavoro. Il termine “sovranità” si trova oltre che nell'art. 1 anche nell’art. 7 e nell’art. 11. Per quest’ultimo termine le ricorrenze sono assai frequenti e spesso non significative per il contesto dell’articolo qui commentato.

1.
sovranità

Nelle sentenza n. 38/1957 la parola sovranità ricorre per la prima volta in un contesto più ampio sul carattere rigido della costituzione per sottolineare come i suoi principi fondamentali sono quelli che «il popolo italiano ha dato a se stesso nell'esercizio della sua sovranità». I termini sovranità e popolo sono qui connessi l’uno all’altro, restando sullo sfondo il problema della rappresentanza politica, la cui divaricazione fra rappresentato e rappresentante non era sfuggita a qualche deputati alla Costituente.

(segue)
d.
COMMENTO
ALLA LUCE DEI LAVORI PREPARATORI, DELLA GIURISPRUDENZA,
DELLA DOTTRINA E DELLA ESEGESI STORICA
(mediante assemblaggio di dati pertinenti, tratti dai links indicati)

L’Assemblea Costituente della Repubblica italiana, composta di 556 deputati, fu eletta il 2 giugno 1946 e si riunì in prima seduta il 25 giugno nel palazzo Montecitorio. L’Assemblea continuò i suoi lavori fino al 31 gennaio 1948. Durante tale periodo si tennero 375 sedute pubbliche, di cui 170 furono dedicate alla discussione e all’approvazione della nuova Costituzione. Nella sua prima seduta del 25 giugno l'Assemblea elesse come suo presidente Giuseppe Saragat. Con il Patto di Salerno dell’aprile 1944 fra il CNL e la Monarchia si era deciso che alla fine della guerra sarebbe stata eletta un’Assemblea con il compito di redigere una nuova costituzione. Alle elezioni del 2 giugno 1946 votarono gli italiani uomini e donne con 21 anni di età. Ricevettero due distinte schede: una per la scelta fra Monarchia e Repubblica (referendum istituzionale), l'altra per l'elezione di 556 deputati con sistema elettorale proporzionale a liste concorrenti e collegi elettorali plurinominali.

I voti a favore della repubblica, dopo i controlli, risultarono essere 12.718.641, pari al 54,3 per cento dei voti validi; a favore della monarchia si erano invece espressi 10.718.502 elettori, pari al 45,7 per cento. Nelle elezioni per l'Assemblea costituente la Democrazia cristiana ottenne la maggioranza relativa dei voti (8.083.208 pari al 37,2 per cento), seguita dal Partito socialista (PSIUP: 4.744.749 voti pari al 20,7 per cento) e dal Partito comunista (4.342.722 voti pari al 18,7 per cento). Nessun altro partito superò il 10 per cento dei voti. Le percentuali riportate dalle singole liste furono le seguenti: Democrazia cristiana: 37,2%; Partito socialista (PSIUP): 20,7%; Partito comunista: 18,7%; Unione democratica nazionale: 7,4%; Fronte uomo qualunque: 5,4%; Partito repubblicano: 4,1%;Blocco nazionale libertà: 2,9%; Partito d'azione: 1,3%; Altre liste: 2,3%.



L’Assemblea costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946, ed elesse presidente, nella prima seduta, Giuseppe Saragat. Il 28 giugno Enrico De Nicola fu eletto dall'Assemblea Capo provvisorio dello Stato, con 396 voti su 501 votanti. Enrico De Nicola, eletto alla carica di Capo provvisorio dello Stato, giunge a Montecitorio. È il 28 giugno 1946. In base al già citato decreto n. 98 del 1946 l’Assemblea doveva sciogliersi il giorno dell'entrata in vigore della Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Il termine di chiusura dei lavori fu prorogato dapprima al 24 giugno 1947 (legge costituzionale 21 febbraio 1947, n. 1) poi al 31 dicembre 1947 (legge costituzionale 17 giugno 1947, n. 2). L’Assemblea costituente lavorò fino al 31 gennaio 1948 in virtù della prorogatio contenuta nella XVII disposizione transitoria della Costituzione. Le sue commissioni funzionarono anche dopo tale data, fino al mese di aprile del 1948. Durante l’arco temporale dei suoi lavori, si tennero 375 sedute pubbliche, delle quali 170 dedicate alla Costituzione e 210 ad altre materie. L’Assemblea si riunì due volte in Comitato segreto per dibattere problemi interni.
Sulla doppia natura dell’Assemblea Costituente, cioè sulla sua funzione di organo costituente ed organo parlamentare al tempo stesso, si pronunciò Piero Calamandrei nella Seduta del 15 luglio 1946, dove così diceva: «Non è per fare una proposta che io parlo a nome del partito d’azione, ma soltanto per impostare un problema e per proporre un dubbio alla Giunta ed all’onorevole Presidente. Il regolamento che oggi si tratta di approvare riguarda il modo con cui la Costituente dovrà esercitare i suoi poteri. Sembra che sia preliminare all’approvazione di questo regolamento un chiarimento su questo punto: quali sono i poteri dell’Assemblea Costituente? Perché, onorevoli colleghi, la nostra Assemblea, che desume il suo nome da quella funzione augusta e solenne che è la preparazione di una nuova costituzione, è in realtà una specie di erma a due facce: da una parte è la Costituente che, come ha detto il Presidente della Repubblica nel suo nobile messaggio, deve guardare all’avvenire e lavorare per il futuro; ma nell’altra faccia è, già in atto, se pur con qualche limitazione, un Parlamento. E queste due facce hanno la stessa espressione: perché, mentre quella che guarda verso l’avvenire deve essere serena ed austera, quella che guarda verso i problemi immediati del presente ha già l’aria preoccupata e – direi quasi – un po’ convulsa di chi vede una realtà che la turba, e più si turba pensando a quello che accadrà da qui a dieci mesi, alle nuove elezioni. Ora, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che nella sua funzione fondamentale di Costituente la nostra Assemblea è sovrana, perché essa è l’unico organo, è il primo organo dell’Italia repubblicana che abbia carattere rappresentativo, e quindi i suoi poteri sono virtualmente illimitati: l’unica limitazione di questi poteri le deriva dal referendum istituzionale , in cui il popolo con diretto responso ha già risolto il problema istituzionale ed ha tolto all’Assemblea Costituente il potere di rimettere in discussione questo problema. Ma ciò che invece è importante e dà luogo a dubbio sono i rapporti tra il potere costituente e il potere legislativo ordinario. Chi esercita il potere legislativo ordinario? Quali poteri ha la Costituente per controllarne l’esercizio? Voi sapete che un decreto-legge luogotenenziale del 16 marzo 1946 ha regolato in anticipo i rapporti tra la Costituente e il governo ed ha all’incirca stabilito, con qualche eccezione, che l’assemblea abbia il potere costituente da cui trae il nome, e che il potere legislativo ordinario resti delegato al governo, ad eccezione delle leggi relative ai trattati o alle leggi elettorali. L’articolo 3 del decreto contiene appunto questa frase:
Il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al governo.
Delegato da chi? Perché il governo che emanò il decreto 14 marzo 1946, n. 98, era, come sapete, un governo provvisorio, di fortuna, messo su coi mezzi possibili in quel momento; un governo che, come tutti i governi provvisori, aspetta la sua ratifica, la sua legittimazione a posteriori dall”assemblea rappresentativa che finalmente è stata creata nella Costituente. Quindi in tanto le disposizioni contenute in quel decreto possono avere, nei confronti dell’Assemblea Costituente, un potere obbligatorio, in quanto la Costituente ratifichi il potere stesso. Quando quell'’articolo 3 parlava di un potere legislativo che rimaneva delegato, evidentemente il potere delegante non poteva essere che un potere in fieri. Il governo con quel decreto ha voluto dire: io delego oggi in anticipo quel potere legislativo che avrà l’Assemblea Costituente, la quale poi ratificherà questa delega, non avendo potuto delegarlo essa stessa con un mandato iniziale, perché ancora essa non esisteva. Quindi mi pare per rendere proficuo e sereno il nostro lavoro, che soprattutto ha la sua più importante espressione nella creazione della nuova costituzione, giovi fin da oggi, sulla soglia della nostra atti8vità legislativa, non nascondere a noi stessi questo problema che potrebbe risorgere in avvenire ad attraversare il nostro lavoro, ma cercar di eliminarlo fin da ora».
Il notevole discorso di Piero Calamandrei trovo piena accoglienza nell’Assemblea, che ratificò il decreto luogotenenziale che aveva fra l’altro indetto i comizi elettorali per l’elezione della stessa Assemblea. Sarebbe stato ben strano che l’Assemblea stessa traesse la sua esistenza da una fonte carente di legittimazione, anche se il sovrano che aveva firmato quell’atto sarà poi privato di ogni potere dall’esito del referendum da lui stesso indetto. Nella stessa seduta del 15 luglio 1946 verrà costituita la Commissione dei 75. Sono interessanti i dibattiti sulla natura ed i compiti di una siffatta commissione e sul suo rapporto con l’intera Assemblea.
(segue)

e.
LINKS:
1. Documento integrale con tutti gli articoli nel testo pubblicato dagli Uffici del Senato della Repubblica.
2. Graziano Galassi: La Costituzione e le vicende politico-istituzionali italiane dal 1946 al 1994. L’esordio con cui si offre un quadro storico delle vicende che portarono alla nuova costituzione italiana è opinabile e discutibile. Si tratta tuttavia di un’ideologia diffusa che influenzò la nuova carta costituzionale, segnandone i limiti storici che invano si è tentato di superare in ripetuti tentativi di riforma.
3. Il Referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea costituente.
4. I lavori dell’Assemblea.
5. Assemblea Costituente: 2 giugno 1946 – 31 gennaio 1948.
6. Wikipedia: Deputati eletti all’Assemblea Costituente.
7. Atti dell’Assemblea Costituente. Gli atti dell'Assemblea Costituente sono integralmente digitalizzati e consultabili in pdf sul sito della Camera, nella sezione Legislature precedenti.
8. Scheda personale dei Deputati all Costituente. Per ciascun deputato sono riportati i dati biografici, con la fotografia dell'epoca, l'appartenenza al gruppo parlamentare e agli organi parlamentari, con l'indicazione degli uffici in essi ricoperti, gli incarichi governativi assunti, nonché i dati di riferimento all'attività svolta presso i vari organi della Costituente, corredati dei link per risalire ai testi integrali degli interventi.
9. Commissione per la Costituzione. Composta da 75 componenti, che scrissero materialmente la Costituzione.
10. Enrico Fanticini: Il pensiero e l’opera di Meuccio Ruini nei lavori dell’Assemblea Costituente.